Agenzia per la ricerca: cosa dice la legge
Riporto di seguito il testo del decreto di istituzione dell'Agenzia
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[estratto]
Art. 36.
Valutazione del sistema universitario e della ricerca
1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della
qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e
di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e'
costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di
diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di
finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato
dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e
degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi
statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione.
2. I risultati delle attivita' di valutazione dell'Agenzia
costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi
di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli
atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo
direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le
relative indennita'.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operativita'
dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel
limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede
utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del
soppresso CNSVU, nonche', per la quota rimanente, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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